PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sospensione dell'applicazione dei contratti di soccida al settore avicolo).

      1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti la filiera avicola e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno della stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili al settore avicolo.
      2. I contratti di soccida in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non sono rinnovabili. Nel caso i contratti previsti dal primo periodo scadano prima del raggiungimento delle intese di cui all'articolo 2, la loro efficacia è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle medesime intese.

Art. 2.
(Introduzione di nuovi modelli contrattuali da utilizzare nella stipula dei contratti di allevamento).

      1. All'interno della filiera avicola i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate su base volontaria attraverso le intese di filiera di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Al fine di pervenire alle intese di filiera di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca gli organismi maggiormente rappresentativi delle componenti la filiera avicola.